Nel Bollettino numero 49 del 23 dicembre 2024, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato la revoca degli impegni precedentemente resi vincolanti nel procedimento I850, che coinvolgeva TIM, FiberCop, Fastweb, Tiscali e Teemo Bidco.
La decisione segue i significativi cambiamenti nel panorama delle telecomunicazioni italiane, tra cui lo scorporo della rete fissa di TIM e la conseguente riorganizzazione degli assetti proprietari e operativi.
Il procedimento I850 (ecco il documento completo), avviato nel 2020, aveva l’obiettivo di valutare eventuali violazioni dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) derivanti dalla costituzione di FiberCop, una società creata per lo sviluppo di reti secondarie in fibra ottica.
Tra gli accordi contestati figuravano contratti tra TIM, FiberCop, Fastweb e Tiscali per la condivisione di infrastrutture e servizi di accesso all’ingrosso, con preoccupazioni legate alla riduzione della concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.
Nel 2022, l’AGCM aveva accettato una serie di impegni proposti dalle parti, volti a mitigare gli effetti restrittivi della concorrenza. Questi impegni includevano, tra gli altri, misure per favorire l’accesso degli operatori alternativi alla rete FiberCop e per garantire la segregazione delle informazioni sensibili tra TIM e FiberCop.
Nel corso del 2024, il contesto del mercato è radicalmente cambiato:
FiberCop e TIM hanno presentato istanze di revoca degli impegni a luglio 2024, sostenendo che:
L’AGCM ha ritenuto valide queste motivazioni, evidenziando che gli impegni non sono più attuali e non possono essere materialmente attuati nel nuovo contesto di mercato.
Con il provvedimento n. 31414, l’AGCM ha disposto la revoca degli impegni resi vincolanti nel 2022. La decisione segna la conclusione formale del procedimento I850 e riflette un mercato profondamente trasformato, in cui FiberCop opera come wholesaler puro e TIM non detiene più il controllo della rete fissa.
La revoca degli impegni è stata notificata alle parti interessate ed è suscettibile di ricorso presso il TAR del Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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