Lo scorso 20 novembre 2024, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha comunicato l’entrata in vigore di nuove garanzie per i clienti soggetti a modifiche contrattuali a partire dal prossimo 1 gennaio 2025.
A stabilirlo è la delibera 395/2024/R/com di ARERA, presentata nei giorni scorsi alle associazioni dei consumatori nell’ambito del “Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo”.
L’obiettivo dichiarato dall’organo è quello di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza, come ad esempio con i contratti via telefono, sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore.
Come specificato nel comunicato, la delibera implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza altresì la disciplina in materia di offerte PLACET e di servizio di tutela della vulnerabilità.
Saranno introdotte dunque alcune importanti novità: ad esempio, nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza, il venditore sarà tenuto a fornire ai clienti domestici le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione, qualora disponibili.
Invece, qualora i contratti siano stati conclusi via telefono, sarà responsabilità del cliente confermare di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile affinché il consenso per la stipula del contratto risulti valido.
Viene specificato nel comunicato che, con il termine supporto durevole, l’ARERA si riferisce a un qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalità della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse, quindi rispettando i requisiti di integrità e conservabilità.
Rientrano in tale definizione, ad esempio, la comunicazione cartacea tramite posta o la comunicazione elettronica, come file inviato tramite e-mail o testo sul sito internet o sull’app del venditore. In quest’ultimo caso, il venditore deve aver informato il cliente della presenza di tali comunicazioni, ad esempio via SMS o notifica.
Inoltre, nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore presso l’abitazione di un cliente domestico (vendite “porta a porta”) oppure di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale, il diritto di ripensamento verrà esteso dai 14 attualmente previsti a 30 giorni.
La delibera modificherà anche le modalità di comunicazione di eventuali modifiche delle condizioni contrattuali (come variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi): i venditori dovranno fornirle ai consumatori su un supporto durevole da loro accettato in precedenza.
Nel caso specifico di variazioni unilaterali e rinnovi, il contenuto di tali comunicazioni dovrà essere vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separato da comunicazioni di altra natura, come ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali. In aggiunta, nel caso di comunicazioni telematiche, la loro intestazione dovrà necessariamente coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.
Per quanto riguarda le tempistiche nella comunicazione di variazioni unilaterali o rinnovi, il termine di preavviso non potrà essere inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. Sarà previsto un indennizzo automatico al cliente finale nel caso in cui il venditore non rispetti il termine di preavviso.
Ai fini del rispetto delle tempistiche di preavviso per le comunicazioni delle modifiche contrattuali disciplinate dall’Autorità, la delibera 395/2024/R/com di ARERA conferma l’applicazione degli articoli 1334 e 1335 del Codice civile che, da un lato, correlano la produzione degli effetti giuridici degli atti unilaterali al momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario e, dall’altro lato, presumono che il destinatario abbia avuto conoscenza dell’atto nel momento in cui lo stesso atto sia pervenuto al suo indirizzo.
In caso di controversie relative all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti spetterà al venditore.
L’annuncio dell’introduzione della nuova delibera a tutela dei consumatori è stata accompagnata dalle seguenti dichiarazioni del presidente dell’ARERA, Stefano Besseghini:
Negli ultimi anni molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati.
Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti.
Ancora a tutela del consumatore, l’ARERA ha concluso l’annuncio della nuova delibera ribadendo l’importanza del rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti in riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, in quanto responsabilità del venditore indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.
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