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Garante privacy interviene sulle email pubblicitarie senza consenso e sul web scraping

In data 17 maggio 2023, il GPDP (Garante per la Protezione dei Dati Personali) si è occupata di un caso di violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, nome con il quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo.

Il caso è sorto in seguito al reclamo di un cittadino, del quale per motivi di privacy non viene detto il nome. Esso, in data 21 luglio 2022, ha presentato una copia delle email promozionali indesiderate ricevute dalla Grizzaffi Management S.r.l.. In data 11 settembre 2022, lo stesso, ha segnalato l’invio di ulteriori email dallo stessa società, nonostante l’opposizione espressa in data 17 luglio 2022.

L’avvocato della Grizzaffi Management S.r.l. ha dichiarato che la società ha estratto i nominativi, con relativi indirizzi di posta elettronica, da diversi elenchi pubblici e che in seguito al reclamo del cittadino il suo nominativo fosse stato cancellato. In più, l’avvocato afferma che nelle email promozionali era presente un link dedicato alla disiscrizione di cui il reclamante non si è mai servito.

In seguito, la società in questione ha mandato ulteriori email al reclamante in seguito a un errore del sistema.

Infine, la società si è difesa dichiarando che ha utilizzato i dati in questione per un legittimo interesse, tutelato dall’artt. 47 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e 130, comma 4 del d.lgs 196/2003.

L’ufficio del GPDP ha dichiarato la violazione, da parte della Grizzaffi Management S.r.l, del Regolamento (UE) 2016/697 agli artt.5, par.1, lett. a);6, par.1, lett a); 17 e 21, nonché del Codice in materia di protezione dei dati personali all’art.130.

Tutto ciò poiché l’invio di comunicazioni promozionali via email è stato condotto senza il consenso degli interessati e non sono stati rispettati i diritti di cancellazione e opposizione esercitati dal reclamante.

In più, l’articolo citato dalla difesa è stato reputato inidoneo in rapporto al comportamento tenuto dalla società citata dal reclamante.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali si ritiene violato in quanto, come stabilito dall’art. 130, l’invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso del contraente potendosi ammettere una deroga unicamente nel caso in cui l’indirizzo e-mail sia stato rilasciato dall’interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi.

Si ritiene integrata la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a) poiché nessuna email poteva essere inviata al reclamante senza un idoneo consenso, ciò costituisce un illecito nonostante la presenza del link di disiscrizione.

L’artt. 5, par. 1, lett. a), 17 e 21 si ritengono violati, invece, poiché, come spiegato sopra, nonostante l’opposizione manifestata dal cittadino, la società in questione ha, prima, dichiarato di aver preso provvedimenti con la cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica, per poi reiterare l’invio di email promozionali non desiderate.

La Grizzaffi Management S.r.l è stata obbligata al pagamento di una sanzione amministrativa del valore di 10.000 euro entro 30 giorni dalla sentenza.

In più, la stessa società, è stata obbligata alla pubblicazione nel suo sito web del provvedimento del GPDP.

Il Garante della privacy ha, inoltre, vietato al titolare del sito trovanumeri.com la costituzione e diffusione di un elenco telefonico tramite web scraping, ovvero con ricerca automatizzata nel web. La normativa non consente, infatti, l’utilizzo degli elenchi telefonici che non siano estratti dal DBU, il data base che contiene i numeri e i dati personali dei clienti di tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile.

Il sito in questione, non avendo un’idonea base normativa per trattare i dati, è stata obbligata al pagamento di una sanzione pari a 60.000 euro.

Editing Alfonso C.

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