Mobilità e Turismo

Consiglio dei Ministri: modifica del Codice della Strada anche su micromobilità

Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 Giugno 2023, il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni, e ha approvato una serie di provvedimenti che hanno riguardato diversi ambiti, tra cui misure a sostegno di famiglie e imprese in ambito energetico, ricostruzione post calamità e interventi per la sicurezza dei cittadini nell’ambito della mobilità.

In particolare, in merito a quest’ultimo punto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato in esame preliminare un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L’obiettivo delle norme è quello, appunto, di migliorare la sicurezza stradale, rispettando le esigenze di mobilità dei cittadini e salvaguardando la vita umana e l’ambiente, anche attraverso un sistema sanzionatorio che mira a essere equo ed efficace.

Proprio per questo, il Consigli dei Ministri ha introdotto disposizioni in materia di micromobilità, caratterizzata da mezzi di trasporto meno pesanti, come scooter, skateboard, monopattini elettrici e biciclette, che sono potenzialmente meno inquinanti rispetto a quelli tradizionali.

L’intento è quello di elevare gli standard di sicurezza, a cui si aggiunge la previsione di un contrassegno di riconoscimento anche per i monopattini elettrici.

Al fine di supportare la cultura della guida sicura e della prevenzione, il Consiglio dei Ministri ha previsto un credito di due punti, all’atto del rilascio della patente, per i neopatentati che hanno partecipato a corsi extra-curricolari di educazione stradale, organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Olte a ciò, si prevede l’estensione del divieto di guida di veicoli superiori a una determinata potenza per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida di categoria B e il rafforzamento delle norme sui dispositivi anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, per garantirne l’efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo.

La volontà è altresì quella di promuovere campagne di informazione e comunicazione, con particolare riferimento all’obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono e a quello di indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.

Consiglio dei Ministri

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, il Consiglio dei Ministri prevede l’apposizione del codice 68 sulla patente del conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro.

Il conducente a cui verrà apposto questo codice sulla patente avrà il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida, con possibilità che il prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica, e l’aumento di un terzo delle sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool (le sanzioni vengono raddoppiate in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock”)

Relativamente alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, invece, sono previste delle modifiche alle norme dedicate, con l’eliminazione della necessità che il soggetto sia colto in “stato di alterazione psico-fisica”.

Per il perfezionamento del reato, basterà che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione.

Nel caso in cui gli organi di polizia stradale ritengano che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto effetto di stupefacenti oppure abbiano ricevuto esito positivo dagli accertamenti preliminari, le autorità possono procedere a effettuare un prelievo salivare (tali accertamenti devono essere sempre effettuati in caso di incidente).

Se non si dispone in tempi celeri dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, gli organi di polizia stradale devono impedire al conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente ed impendendogli di disporre del veicolo.

Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, viene data la possibilità al prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Nell’eventualità in cui la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è comunque disposta la revoca della patente.

Il Consiglio dei Ministri ha, poi, aggiornato la disciplina della gradualità delle patenti di guida prevedendo l’utilizzo del cosiddetto alcolock, ovvero il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock.

Si specifica, infine, che si prevedono ulteriori casistiche per la sanzione della sospensione della patente, in particolare quando questa abbia un punteggio attributo inferiore a venti punti. La durata della sospensione della patente (da 7 a 15 giorni a seconda dei casi) è parametrata al numero di punti posseduti dall’autore dell’illecito al momento dell’accertamento.

La sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del prefetto.

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